Arbitrato
Cenni di base
L'arbitrato è uno degli strumenti di ADR con cui si possono risolvere le
controversie civili e commerciali, in modo alternativo alla via giudiziaria. La
caratteristica fondamentale dell'istituto è che, contrariamente al giudizio
ordinario civile, sono le parti a scegliere i soggetti che decideranno la loro
controversia (gli arbitri). L'arbitrato si differenzia pertanto dalla
conciliazione, altro strumento di ADR, in quanto con quest'ultima non si ha il
potere di decidere la lite, ma solo di aiutare le parti ad individuare, di
comune accordo, una soluzione.
Le parti possono ricorrere alla procedura
arbitrale si se hanno manifestato questa scelta al momento della redazione di un
contratto inserendo la clausola arbitrale, oppure addivenendo alla
sottoscrizione di un compromesso arbitrale nel momento stesso in cui la lite
insorge.
L'arbitrato può essere:
- Rituale: quando, svolgendosi secondo le regole del codice di
procedura civile, conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza.
- Irrituale: quando conduce ad una decisione, il lodo irrituale, che
ha natura ed efficacia negoziale.
- Di diritto: quando gli arbitri decidono secondo le norme di un
certo ordinamento giuridico.
- Di equità: quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un
determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi.
- Amministrato: quando il procedimento si svolge sotto il controllo
di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa
predisposto.
- Ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle
parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso), senza il
riferimento ad una istituzione arbitrale.
Gli arbitri
L'arbitro è quindi il soggetto al quale le parti affidano, tramite la
stipulazione della convenzione arbitrale, il potere di decidere controversie
presenti o future, in via alternativa al giudizio ordinario.
Il Tribunale
Arbitrale deve essere sempre composto da un numero dispari di arbitri.
Normalmente si avrà l'arbitro unico oppure un collegio di tre arbitri. Le parti
possono stabilire nella convenzione arbitrale le modalità di nomina degli
arbitri. Normalmente, si prevede che ciascuna parte designi un arbitro e che il
terzo venga designato d'accordo dai primi due o, in mancanza di un'intesa, da
un'autorità di nomina quale il Presidente del Tribunale ovvero le camere
arbitrali, le camere di commercio o gli ordini professionali.
La legge
prevede quale unico requisito per rivestire la qualità di arbitro la piena
capacità di agire: non possono, quindi, essere arbitri i minori, gli
inabilitati, gli interdetti, i falliti e coloro che sono sottoposti a
interdizione dai pubblici uffici. Di norma, vengono nominati arbitri dei
professionisti esperti della materia del contendere.
Inoltre, l'arbitro, con
riferimento alla controversia che gli è affidata, deve essere indipendente (non
avere, cioè, legami con le parti o coi loro difensori) ed essere imparziale (non
avere, cioè, interessi propri connessi alla controversia o riserve circa la
materia del contendere). In mancanza di tali condizioni, ciascuna parte può
promuovere la ricusazione dell'arbitro.
Una volta accettato l'incarico, gli
arbitri possono rinunciarvi solo se per giustificato motivo e hanno l'obbligo di
pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o
dalla legge; per converso, hanno il diritto di ottenere il rimborso delle spese
eventualmente sostenute, oltre al pagamento dell'onorario per l'opera prestata.
Il lodo arbitrale
Il lodo è la decisione con cui gli arbitri, esaminati gli elementi
rilevanti della controversia emersi dagli atti e dai documenti prodotti nel
corso del procedimento, accolgono o respingono le richieste formulate dalle
parti in base a motivazioni di diritto oppure, se previsto nella convenzione
arbitrale, di equità.
Il lodo arbitrale deve essere reso dagli arbitri entro
il termine stabilito dalle parti o, in mancanza, dalla normativa applicabile al
procedimento. In Italia, l'art. 820 dal codice di procedura civile prevede che
il lodo debba essere pronunciato entro 180 giorni dall'accettazione
dell'incarico.
Le parti sono tenute ad osservare le determinazioni assunte
dagli arbitri nel lodo, che, a partire dall'ultima sottoscrizione, è
immediatamente vincolante anche quelle parti che sono rimaste assenti dal
procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi.
In mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata può richiedere al
giudice statale che il lodo, tramite una procedura assai semplice e rapida,
venga dichiarato esecutivo. Il lodo acquisisce così la stessa forza di una
sentenza pronunciata dal Giudice.
Nell'ambito dei rapporti civili e
commerciali internazionali, la pronuncia arbitrale ha una forza anche superiore
a quella delle sentenze rese dai giudici statali, in quanto diverse convenzioni
internazionali, la più importante delle quali è quella stipulata a New York nel
1958, consentono al lodo di essere agevolmente riconosciuto ed eseguito anche in
stati diversi da quello in cui si è svolto il procedimento arbitrale o è stato
pronunciato il lodo, a condizione che non vengano riscontrate gravi anomalie.
Nell'ordinamento italiano, se l'arbitrato ha natura "irrituale", ossia se le
parti hanno attribuito agli arbitri non il potere di decidere le loro
controversie, ma di comporle in via amichevole, il lodo avrà la stessa forza di
un nuovo contratto tra le parti e, pertanto, in mancanza di spontaneo
adempimento, la parte interessata ad ottenere quanto previsto dagli arbitri
"irrituali" dovrà promuovere un vero e proprio giudizio innanzi al Giudice
statale.
Il lodo arbitrale deve possedere una serie di requisiti che, per
quanto riguarda gli arbitrati svolti secondo il codice di procedura civile
italiano sono previsti all'art. 823.
In ogni caso, è opportuno che il lodo
contenga:
- l'indicazione delle generalità delle parti e dei loro difensori;
- l'indicazione della convenzione arbitrale;
- l'indicazione della natura "rituale" o "irrituale" del lodo, se il
procedimento è soggetto alla legge italiana;
- l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
- l'esposizione dei motivi della decisione;
- il dispositivo
- la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla
liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale e sulle spese di difesa
sostenute dalle parti;
- la data, il luogo e le modalità della deliberazione.